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Art. 129. Codice assicurazioni

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Soggetti esclusi dall'assicurazione

Dispositivo

Art. 129.

Soggetti esclusi dall'assicurazione


1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti


dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.


2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2,


e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:


a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice


civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;


b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio,


gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;


c) ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita'


illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).



Ratio Legis


Spiegazione