Art. n°
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Art. 153. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

Dispositivo

Art. 153.

Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica


1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono


danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.


2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte


dell'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato puo' rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.



Ratio Legis


Spiegazione