Art. 155 Codice assicurazioni
Accesso al Centro di informazione italiano
Dispositivo
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151,
hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della
stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei
sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente
nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al
Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di
polizia nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai
nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di
informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
((5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal
Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico. ))
Ratio Legis
Spiegazione
