Art. n°
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Art. 162. Codice assicurazioni

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Determinazione dell'oggetto della delega

Dispositivo

Art. 162.

Determinazione dell'oggetto della delega


1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico,


sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.


2. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi


la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.


3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni


previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.


4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di


assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.



Ratio Legis


Spiegazione