Art. 162. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Determinazione dell'oggetto della delega
Dispositivo
Art. 162.
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico,
sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi
la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni
previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di
assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
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Spiegazione