Art. 163. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
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Requisiti particolari
Dispositivo
Art. 163.
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva
nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle
assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attivita' esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
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Spiegazione
