Art. n°
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Art. 163. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisiti particolari

Dispositivo

Art. 163.

Requisiti particolari


1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva


nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.


2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle


assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attivita' esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.



Ratio Legis


Spiegazione