Art. 184. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Misure cautelari ed interdittive
Dispositivo
Art. 184.
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati,
l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata
violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme piu' utili alla generale conoscibilita', dei provvedimenti adottati.
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Spiegazione