Art. 202. Codice assicurazioni
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
Dispositivo
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale (( . . . )) in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga (( . . . )) del margine di solvibilita' richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle
quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, e' autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Ratio Legis
Spiegazione