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Art. 198. Codice assicurazioni

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Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

Dispositivo

Art. 198.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane


1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio


dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.


2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione


che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, (( . . . )) del margine di solvibilita' richiesto.


Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, e' necessario il parere favorevole delle autorita' di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in liberta' di prestazione di servizi, e' altresi' necessario il parere favorevole delle autorita' di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.


3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione


che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la medesima e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, (( . . . )) del margine di solvibilita' richiesto. L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.


4. Se le autorita' di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si


pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.


5. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad imprese di


assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:


a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel


territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita' ad essa trasferite;


b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati


dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;


c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria


dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;


d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento,


(( . . . )) del margine di solvibilita' richiesto.


Puo' essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la


sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale dell'impresa cessionaria.


Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una


sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.


6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di assicurazione


con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresi' l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.



Ratio Legis


Spiegazione