Art. n°
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Art. 213. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vigilanza informativa

Dispositivo

Art. 213.

Vigilanza informativa


1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le


modalita' ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione )) o sul gruppo assicurativo.


2. Quando le imprese di assicurazione (( o di riassicurazione )) di


cui all'articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto puo' rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare (( . . . )) per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorita' prevista dall'articolo 10.



Ratio Legis


Spiegazione