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Art. 214. Codice assicurazioni

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Vigilanza ispettiva

Dispositivo

Art. 214.

Vigilanza ispettiva


1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla


vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione )) di cui all'articolo 210, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:


a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione (( o di


riassicurazione )) italiana;


b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione (( o di


riassicurazione )) italiana;


c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di


assicurazione (( o di riassicurazione )) italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.


2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla


vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione )) di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione (( o di riassicurazione )) controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206.


3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da


quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione )) di cui all'articolo 210.



Ratio Legis


Spiegazione