Art. 216. Codice assicurazioni
Comunicazione delle operazioni rilevanti
Dispositivo
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza
economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformita' all'articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva
determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, (( comma 4 )), o puo' arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (( o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti )), l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione
preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine e' invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
(( 4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a
comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo. ))
Ratio Legis
Spiegazione