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Art. 215. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Operazioni infragruppo rilevanti

Dispositivo

Art. 215.

Operazioni infragruppo rilevanti


(( 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno


sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entita' e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare. ))


2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare


riguardano:


a) i finanziamenti;


b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei


conti d'ordine;


c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita';


d) gli investimenti;


e) le operazioni di riassicurazione (( e di retrocessione ));


f) gli accordi di ripartizione dei costi.


3. Le imprese di assicurazione (( e di riassicurazione ))


instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneita' delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.


4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1


e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita' di un'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione )) o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (( o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti )).



Ratio Legis


Spiegazione