Art. 215. Codice assicurazioni
Operazioni infragruppo rilevanti
Dispositivo
Operazioni infragruppo rilevanti
(( 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno
sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entita' e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare. ))
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare
riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei
conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita';
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione (( e di retrocessione ));
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione (( e di riassicurazione ))
instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneita' delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1
e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita' di un'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione )) o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (( o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti )).
Ratio Legis
Spiegazione