Art. 225. Codice assicurazioni
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
Dispositivo
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per
salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (( , delle imprese di assicurazione cedenti )) e dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa (( di assicurazione o di riassicurazione )) che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivita' a copertura, sul margine di solvibilita' richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP puo' altresi' disporre il vincolo sui singoli attivi
iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 e' data
comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Ratio Legis
Spiegazione