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Art. 228. Codice assicurazioni

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Misure a seguito della verifica di solvibilita' dell'impresa controllante

Dispositivo

Art. 228.

Misure a seguito della verifica di solvibilita' dell'impresa controllante


1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilita' di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e' compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa ((o all'impresa di partecipazione finanziaria mista)) capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa.


2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, puo':


a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonche' le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;


b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.



Ratio Legis


Spiegazione