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Art. 267. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari

Dispositivo

Art. 267.

Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari


1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una


procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:


a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in


Italia;


b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno


diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;


c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile,


su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.


2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente


all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile e' situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.



Ratio Legis


Spiegazione