Art. n°
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Art. 270. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione

Dispositivo

Art. 270.

Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione


1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura


di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.


2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di


annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.



Ratio Legis


Spiegazione