Art. n°
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Art. 293. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

Dispositivo

Art. 293.

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta


1. Il commissario dell'impresa in liquidazione puo' essere


autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.


2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada


anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.


3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario


provvede a riassumere il personale gia' dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale e' retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.



Ratio Legis


Spiegazione