Art. n°
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Art. 294. Codice assicurazioni

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Esercizio dell'azione di risarcimento

Dispositivo

Art. 294.

Esercizio dell'azione di risarcimento


1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al


commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.


2. Nessuna azione per il risarcimento puo' essere proposta nei


confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello.


3. Se il decreto di liquidazione coatta e' pubblicato prima della


formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.



Ratio Legis


Spiegazione