Art. 294. Codice assicurazioni
Esercizio dell'azione di risarcimento
Dispositivo
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al
commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento puo' essere proposta nei
confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta e' pubblicato prima della
formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Ratio Legis
Spiegazione
