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Art. 300. Codice assicurazioni

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Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

Dispositivo

Art. 300.

Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati


1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c),


l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:


a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che


ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonche' il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui e' accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;


b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si e'


verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.


2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di


risarcimento, e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.


3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli


aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:


a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo


staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;


b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato


il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;


c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato


il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.



Ratio Legis


Spiegazione