Art. n°
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Art. 301. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

Dispositivo

Art. 301.

Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa


l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonche' delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:


a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di


residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione;


b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da


un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.


2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver


rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.



Ratio Legis


Spiegazione