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Art. 315. Codice assicurazioni

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Procedure liquidative

Dispositivo

Art. 315.

Procedure liquidative


1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle


disposizioni di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine e' punita:


a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da


euro trecento ad euro novecento;


b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da


euro novecento ad euro duemilasettecento;


c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da


euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;


d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione


da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.


2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano


omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione e' punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.


3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al


termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione e' punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.



Ratio Legis


Spiegazione