Art. 315. Codice assicurazioni
Procedure liquidative
Dispositivo
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle
disposizioni di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine e' punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da
euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da
euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da
euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione
da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano
omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione e' punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al
termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione e' punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.
Ratio Legis
Spiegazione