Art. n°
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Art. 316. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi di comunicazione

Dispositivo

Art. 316.

Obblighi di comunicazione


1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli


articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.


2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni di cui al


comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.



Ratio Legis


Spiegazione