Art. 316. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
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Obblighi di comunicazione
Dispositivo
Art. 316.
Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli
articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni di cui al
comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
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Spiegazione
