Art. n°
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Art. 321. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Doveri degli organi di controllo

Dispositivo

Art. 321.

Doveri degli organi di controllo


1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di


assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.


2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti


organi delle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.


((3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.))


4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).



Ratio Legis


Spiegazione