Art. 321. Codice assicurazioni
Doveri degli organi di controllo
Dispositivo
Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti
organi delle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
((3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).
Ratio Legis
Spiegazione
