Art. 323. Codice assicurazioni
Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
Dispositivo
Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
1. All'attuario incaricato dalla societa' di revisione di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e ((4)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. ((All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.))
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che
omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti
adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare
gravita' l'ISVAP puo' disporre la revoca dell'incarico.
Ratio Legis
Spiegazione