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Art. 323. Codice assicurazioni

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Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato

Dispositivo

Art. 323.

Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato


1. All'attuario incaricato dalla societa' di revisione di


un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e ((4)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. ((All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.))


2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che


omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.


3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti


adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.


4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare


gravita' l'ISVAP puo' disporre la revoca dell'incarico.



Ratio Legis


Spiegazione