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Art. 335. Codice assicurazioni

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Imprese di assicurazione e di riassicurazione

Dispositivo

Art. 335.

Imprese di assicurazione e di riassicurazione


1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale,


denominato contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:


a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio


della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;


b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione


extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,


c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel


territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;


d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio


della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4,


e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione


extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3.


2. Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un importo non


superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.


3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di


assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.


4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con


decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.


5. Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP entro il


31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.


6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le


modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.



Ratio Legis


Spiegazione