Art. n°
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Art. 337. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Periti assicurativi

Dispositivo

Art. 337.

Periti assicurativi


1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al


pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.


2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con


decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.


3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad


apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai fini della successiva attribuzione all'ISVAP.


4. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata all'ISVAP


nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.



Ratio Legis


Spiegazione