Art. n°
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Art. 340. Codice assicurazioni

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Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita

Dispositivo

Art. 340.

Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita


1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che


esercita i rami vita, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.


2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta


una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilita' della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilita' di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.



Ratio Legis


Spiegazione