Art. 338. Codice assicurazioni
Imprese di assicurazione e di riassicurazione gia' autorizzate
Dispositivo
Imprese di assicurazione e di riassicurazione gia' autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore
del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie,
che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi
17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in
vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione
extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data
di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 80 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data
di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del D.LGS. 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.
Ratio Legis
Spiegazione
