Art. n°
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Art. 67-quater Codice del consumo

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a Distanza

Dispositivo

Art. 67-quater

((Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a Distanza))


((1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il


consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:


a) il fornitore;


b) il servizio finanziario;


c) il contratto a distanza;


d) il ricorso.


2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve


risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.


3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da


comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.


4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione


europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.))



Ratio Legis


Spiegazione