Art. 67-decies Codice del consumo
Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni
Dispositivo
((Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni))
((1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater,
67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo,
finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.))
Ratio Legis
Spiegazione