Art. n°
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Art. 146 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica

Dispositivo

Art. 146

Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica


1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque


territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o piu' degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.


2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di


danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.



Ratio Legis


Spiegazione