Art. 157 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sanzioni civili.
Dispositivo
Art. 157
Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo
si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
2. Per le indennita' previste nella prima parte dell'articolo 7
della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Articoli correlati nel
Comunicazioni elettroniche
Ratio Legis
Spiegazione