Art. n°
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Art. 147 Comunicazioni elettroniche

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Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

Dispositivo

Art. 147

Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino


1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del


demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina.


2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la


sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.



Ratio Legis


Spiegazione