Art. 210 Comunicazioni elettroniche
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
Dispositivo
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 615 e dal D.LGS. 9 maggio 2001, n. 269, e' vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di
commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, e' effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
Ratio Legis
Spiegazione