Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 213 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vigilanza

Dispositivo

Art. 213

Vigilanza


1. Il Ministero ed il Ministero delle attivita' produttive,


congiuntamente, hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.



Ratio Legis


Spiegazione