Art. n°
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Art. 215 Comunicazioni elettroniche

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Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

Dispositivo

Art. 215

Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni


1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi


nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato piu' grave.


2. Alla stessa sanzione e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni


radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.



Ratio Legis


Spiegazione