Art. 215 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
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Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
Dispositivo
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi
nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato piu' grave.
2. Alla stessa sanzione e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
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Spiegazione