Art. 10 Comunicazioni elettroniche
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
Dispositivo
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che
utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in 500,00 euro.
2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per
ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
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| canale simplex ad una | canale simplex a due
lunghezza di tratta| frequenza euro |frequenze o duplex euro
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fino a 15 km | 500,00 | 1.000,00
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fino a 30 km | 1.250,00 | 2.500,00
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fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00
---------------------------------------------------------------------
oltre 60 km | 6.500,00 | 13.000,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.
3. Il contributo annuo per reti che impegnano
canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz , fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:
con larghezza di banda
(in kHz) fino a coefficiente
25 37,5
2 3
50 5
Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata. 4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte coefficiente
fino a 10 1,0
fino a 30 0,8
fino a 60 0,6
oltre 60 0,4
5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
Ratio Legis
Spiegazione