Art. 11 Comunicazioni elettroniche
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz 1.
Dispositivo
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz 1.
1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
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lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex
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| euro
fino a 15 km | 900,00
fino a 30 km | 2.000,00
fino a 60 km | 4.600,00
oltre 60km | 7.500,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che
non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari
a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della
tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano
canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz e' pari a quanto
indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti
coefficienti:
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larghezza di banda(kHz) | coefficiente
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fino a 250 | 3
fino a 500 | 5
fino a 1.750 | 8
fino a 3.500 | 10
fino a 7.000 | 14
fino a 14.000 | 16
fino a 28.000 | 18
fino a 56.000 | 20
oltre 56.000 | 22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari
a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione
dei seguenti coefficienti di correzione :
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numero di tratte | coefficiente
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fino a 10 | 1
oltre 10 | 0,8
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione
dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, e' compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.
Ratio Legis
Spiegazione