Art. 12 Comunicazioni elettroniche
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz.
Dispositivo
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz.
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso
delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per
l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso
punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a
1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e
per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
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lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex
=====================================================================
| euro
fino a 15 km | 700,00
fino a 30 km | 1.700,00
oltre 30 km | 4.000,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la
meta' fra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della
tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza
di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di
cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
larghezza di banda (MHz) | coefficiente
=====================================================================
fino a 3, 5 | 7
fino a 7 | 10
fino a 14 | 14
fino a 28 | 18
fino a 56 | 22
oltre 56 | 24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari
a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione
dei seguenti coefficienti di correzione:
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numero di tratte | coefficiente
=====================================================================
fino a 10 | 1
fino a 30 | 0,8
oltre 30 | 0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Ratio Legis
Spiegazione