Art. 145 Codice della Privacy
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ricorsi
Dispositivo
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Articoli correlati nel
Codice della Privacy
Ratio Legis
Spiegazione