Art. n°
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Art. 151 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Opposizione

Dispositivo

Art. 151

(Opposizione)


1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui


all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.


2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.



Ratio Legis


Spiegazione