Art. 5 Codice della Privacy
Comunicazione e fruizione
Dispositivo
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare
il principio della libera fruibilita' delle fonti.
2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce
l'attivita' di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la
struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per
concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela dei
soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in
particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il
responsabile e gli incaricati del trattamento, nonche' i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Ratio Legis
Spiegazione