Art. 7 Codice della Privacy
Aggiornamento dei dati
Dispositivo
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli
interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione
dei dati, garantendone la conservazione secondo modalita' che
assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996,
in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad
un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a
disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti
fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia
interesse in relazione a dati personali che riguardano persone
decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
Ratio Legis
Spiegazione