Art. n°
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Art. 7 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Aggiornamento dei dati

Dispositivo

Art. 7

(Aggiornamento dei dati)


1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli


interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione


dei dati, garantendone la conservazione secondo modalita' che


assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.


2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996,


in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad


un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a


disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti


fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.


3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13,


comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia


interesse in relazione a dati personali che riguardano persone


decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.



Ratio Legis


Spiegazione