Art. n°
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Art. 6 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impegno di riservatezza

Dispositivo

Art. 6

(Impegno di riservatezza)


1. Gli archivisti si impegnano a:


a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli


utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria


attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per


realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui


l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei


alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;


b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i


dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.


2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la


cessazione dalla propria attivita'.



Ratio Legis


Spiegazione