Art. 6 Codice della Privacy
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impegno di riservatezza
Dispositivo
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria
attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per
realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui
l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei
alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i
dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attivita'.
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Ratio Legis
Spiegazione