Art. 12. Codice della Privacy
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Misure di sicurezza
Dispositivo
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma
1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del
medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i
differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento
alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del D.LGS. 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Articoli correlati nel
Codice della Privacy
Ratio Legis
Spiegazione