Art. 13 Codice della Privacy
Esercizio dei diritti dell'interessato
Dispositivo
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della
Legge, l'interessato puo' accedere agli archivi statistici
contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,
la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non
risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in
appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato,
senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora
tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In
particolare, non si procede alla variazione se le modifiche
richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie
statistiche adottate in conformita' alle norme internazionali comunitarie e nazionali.
Ratio Legis
Spiegazione