Art. 14 Codice della Privacy
Regole di condotta
Dispositivo
(Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per
motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai
dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli
scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne
la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non
possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata
documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati
personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive
degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma
1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice,
anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio
o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le
misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate
dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.
Ratio Legis
Spiegazione