Art. 93. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Distrazione delle spese.
Dispositivo
Art. 93.
(Distrazione delle spese).
Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione