Art. 97. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' di piu' soccombenti.
Dispositivo
Art. 97.
(Responsabilita' di piu' soccombenti).
Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione