Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 97. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' di piu' soccombenti.

Dispositivo

Art. 97.

(Responsabilita' di piu' soccombenti).


Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.


Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.



Ratio Legis


Spiegazione