Art. n°
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Art. 94. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Condanna di rappresentanti o curatori.

Dispositivo

Art. 94.

(Condanna di rappresentanti o curatori).


Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.



Ratio Legis


Spiegazione