Art. 94. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Condanna di rappresentanti o curatori.
Dispositivo
Art. 94.
(Condanna di rappresentanti o curatori).
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
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Ratio Legis
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